Attenzione a dove guardiamo e a dove mettiamo i piedi!

Un signore, a causa di un cordolo di cemento destinato a delimitare un contenitore di rifiuti in una via del centro cittadino nel quale egli si era trovato a passare, cadeva e subiva dei danni. Ritenendo vi fosse una responsabilità del Comune, ha agito, così, contro l’Ente, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della caduta.

La domanda è stata respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello e, da ultimo, anche dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3 novembre 2020, n. 24416. Quest’ultima, dopo aver ricordato che l’incidente era avvenuto in pieno giorno (alle 12 di un giorno di settembre) e che il cordolo, per colore, dimensioni e funzione era perfettamente visibile, ha concluso nel senso che la caduta era da ricondurre in via esclusiva al comportamento disattento del danneggiato.

La Corte di Cassazione ha richiamato un principio, affermato ormai quasi costantemente negli ultimi anni, per cui, quanto più la situazione fonte di un possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato di normali cautele in rapporto alle circostanze, tanto più l’incidente deve considerarsi conseguente solo al suo comportamento imprudente.