Nell’ambito di un contratto di mediazione, il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Così ha riaffermato anche la Corte di Cassazione, da ultimo, con la sentenza n.20512 del 29 settembre 2020, sottolineando l’onere di diligenza del mediatore, all’interno di un contratto di mediazione immobiliare, di informare le parti delle circostanze a lui note che possono influire sulla sicurezza dell’affare, tra cui rientra anche, per quanto interessava in questo caso, la capacità patrimoniale delle parti.
Il caso affrontato dalla Corte è quello di una signora che aveva sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di un immobile, versando al promittente venditore a titolo di caparra la somma di 70.000,00 €. Il promittente venditore,
tuttavia, non solo non aveva poi traferito in via definitiva l’immobile alla Signora, avendolo invece nel frattempo venduto ad un terzo, ma non aveva poi provveduto neanche a restituirle alcuna somma (non avendo alcuna disponibilità economica, se non quell’unico bene immobile – oggetto di preliminare – ed era già stato dichiarato fallito pochi anni prima del fatto di causa e più volte protestato).
La Signora, così, ha agito in giudizio contro la società di mediazione immobiliare, che le aveva dato errate informazioni sulla situazione economica del promittente venditore, rassicurandola sulla sua solvibilità. Ha chiesto, in particolare, la condanna del mediatore al ristoro del danno subito – ovvero la mancata restituzione della caparra e il costo della mediazione – a seguito dell’inadempimento del promissario venditore.
Dopo che il Tribunale e la Corte di appello le avevano dato torto, la Signora si è rivolta alla Corte di Cassazione che, invece, ha condiviso la responsabilità del mediatore a norma dell’art. 1759 codice civile. Infatti “è consolidato insegnamento di questa Suprema Corte che concorre onere di diligenza in capo al mediatore di informare le parti di tutte le questioni, a lui note, influenti sulla sicurezza dell’affare. E di certo la capacità patrimoniale delle parti, specie in presenza della dazione di somma a titolo di anticipo di pagamento o caparra – come avvenuto nella specie -, appare inconfutabilmente un elemento di rilievo per la sicurezza dell’affare, nel senso che parte promissaria acquirente deve poter confidare nel recupero della somma anticipata in caso di inadempienza della controparte agli obblighi assunti con il contratto preliminare.”.