In materia di contratti e di effetti su di essi derivanti dalla pandemia da Covid19, si è espressa la Corte di Cassazione nella relazione 56 dell’8 luglio 2020, il cui testo integrale è disponibile al seguente link
La Corte ripercorre la normativa in tema di impossibilità sopravvenuta e di eccessiva onerosità sopravvenuta, per giungere a dare, infine, rilievo ai principio di conservazione del contratto e di rinegoziazione del contratto squilibrato.
Conclude, infatti, rilevando che “Qualora il sinallagma contrattuale sia stravolto dalla pandemia e la parte avvantaggiata disattenda gli obblighi di protezione nei confronti dell’altra, limitare la tutela di quest’ultima alla risoluzione e al risarcimento del danno significherebbe demolire il rapporto contrattuale, incanalandolo in quell’imbuto esiziale che la clausola di buona fede e la rinegoziazione dovrebbero valere a scongiurare. “.