La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza 11421/2021 ha risolto il contrasto che esisteva in giurisprudenza sul tema della polizza di assicurazione sulla vita in cui il contraente ha individuato genericamente come beneficiari gli “eredi legittimi”.

Con questa sentenza, ha affermato alcuni fondamentali principi sull’argomento, che è importante conoscere per disporre consapevolmente, essendo queste assicurazioni un diffuso strumento di trasmissione della ricchezza dopo la morte.

I PRINCIPI

Le Sezioni Unite hanno, in particolare, rilevato che:

       la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita fa riferimento a coloro che sarebbero astrattamente eredi se accettassero l’eredità. Dalla designazione contenuta nell’assicurazione deriva direttamente l’acquisto di un diritto loro proprio, che prescinde dall’accettazione o meno dell’eredità. Si tratta, infatti, di un contratto tra vivi con effetti dopo la morte e non un diritto che si acquista per successione;

        pertanto, se il contraente dell’assicurazione ha fatto anche testamento con cui ha disposto della propria eredità, ma senza disporre nulla sull’assicurazione, il testamento non rileva rispetto al contratto di assicurazione che indica, invece, come beneficiari gli “eredi legittimi”;

        la designazione degli “eredi legittimi” come beneficiari del contratto di assicurazione sulla vita comporta che la somma va divisa tra coloro che hanno diritto in quote uguali (per teste), e non secondo le quote della successione ereditaria (salva una inequivoca volontà del contraente in senso diverso);

       nel caso in cui, poi, un erede beneficiario sia premorto al contraente della polizza, il diritto del beneficiario (premorto) derivante dall’assicurazione si trasmette ai suoi eredi: i vantaggi dell’assicurazione, in altre parole, si trasmettono agli eredi del beneficiario premorto.

LA SOLUZIONE DELLA VICENDA

In base a questi principi la Corte ha, dunque, risolto il caso.

Un signore aveva stipulato alcune assicurazioni sulla vita, indicando come beneficiari alla sua morte i suoi “eredi legittimi”. Al momento della morte, restavano in vita un fratello ed, essendo un’altra sorella a lui premorta, i quattro figli della sorella premorta (suoi nipoti).

Applicando le regole sopra riportate, la Corte ha, così, affermato che essendo la sorella premorta al fratello contraente dell’assicurazione, i suoi quattro figli vanno intesi come “eredi” ai fini del contratto di assicurazione in pari quota. L’indennizzo, dunque, non va ripartito in ragione delle rispettive quote ereditarie (1/2 al fratello e 1/2 ai quattro nipoti figli della sorella premorta), ma a ciascuno dei cinque eredi beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione (il fratello + i 4 figli della sorella premorta) in una quota uguale (1/5 ciascuno), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.