Fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione e contribuzione: questi i diritti e doveri reciproci fondamentali previsti dall’art. 143 codice civile che nascono dal matrimonio.

Ma cosa accade se tutti o alcuni di essi non vengono rispettati?

Alla domanda si è trovata a dovere rispondere di nuovo recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26383 deposita il 19 novembre 2020, in un giudizio di separazione tra coniugi.

Il marito, che aveva chiesto che la separazione venisse addebitata alla moglie imputando alla sua infedeltà l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, aveva anche domandato la condanna della moglie al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la depressione in cui era caduto proprio a causa dell’infedeltà coniugale (c.d. illecito endofamigliare).

I Giudici hanno accolto la domanda di addebito della separazione, ma respinto, in questo caso, quella di risarcimento dei danni, ritenendo che la depressione del marito fosse stata causata dalla separazione in sé, e non tanto dalla violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie.

La Corte ha riaffermato un principio di diritto consolidato: è vero che la violazione dei doveri coniugali può essere sanzionata non solo con strumenti tipici del diritto di famiglia, quali l’addebito della separazione, ma anche con strumenti della responsabilità civile generale (il risarcimento dei danni); ma è anche vero che il risarcimento dei danni trova riconoscimento quando “la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale.