Il danno va sempre provato in maniera rigorosa: il giudice può liquidarlo in via equitativa solo se la prova è impossibile o particolarmente difficoltosa.
L’occasione per riaffermare principio della necessità della prova rigorosa dei danni subiti è dato alla Corte di Cassazione dal giudizio avviato da una Signora contro un Istituto Bancario, volto a ottenere la cancellazione di un’ipoteca illegittimamente iscritta in suo danno e il risarcimento dei danni subiti (danni non patrimoniali dovuti a stress, turbamento e ansia nonchè danni al nome e all’immagine) per tale ingiusta iscrizione.
La società convenuta provvedeva alla cancellazione spontanea dell’ipoteca in via di autotutela, ma la causa è continuata per la pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno.
Domanda che è stata ritenuta fondata in primo grado ma, poi respinta, anche da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23661 depositata il 27 ottobre 2020. La Corte ha affermato che, nel caso, non sussistevano i presupposti per riconoscere il risarcimento ma soprattutto che la parte “ha omesso di fornire la benchè minima prova di aver subito un danno concretamente valutabile che possa fondare il diritto al risarcimento”. E nemmeno potevano ricorrere i presupposti per la liquidazione dei danni secondo equità.
La Corte di Cassazione ha ricordato, infatti, che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, la liquidazione equitativa dei danni è rimessa dall’art. 1226 c.c. al prudente criterio valutativo del giudice solo quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile e anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. Il che i Giudici non hanno ritenuto ricorrere nella specie.