Il dentista è responsabile per il danno subito da un paziente, solo se è possibile la prova che il danno deriva dalla sua prestazione e che il danno è ad essa legato da un c.d. nesso causale. Se il quadro clinico è stato alterato, nel frattempo, dall’intervento di altri professionisti e non è più, così, possibile stabilire quali danni siano stati causati dalla prestazione originaria del primo professionista, la sua responsabilità va esclusa.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 31 maggio 2021 n.15108, al termine di un giudizio tra un dentista ed un paziente, che avevano proposto, rispettivamente, il primo domanda di pagamento del corrispettivo delle prestazioni svolte e il secondo di risarcimento dei danni subiti per l’erroneità di queste prestazioni.
LA STORIA
A fronte della richiesta di pagamento del medico, il paziente aveva eccepito che il lavoro non era stato eseguito a regola d’arte, poiché aveva accusato, dopo l’intervento, scricchiolii alla mandibola, acufeni e vertigini e, rivoltosi ad altro professionista, aveva appreso che il precedente professionista, nell’esecuzione di un impianto, non aveva provveduto ad applicare, prima dei definitivi denti in porcellana, dei denti in resina più elastici che avrebbero garantito il buon esito della prestazione professionale.
I Giudici di primo e secondo grado avevano respinto le domande di risarcimento dei danni proposte contro il dentista. Avevano, infatti, ritenuto che non vi era prova della errata esecuzione della prestazione da parte del professionista e del nesso causale tra la prestazione eseguita ed i disturbi lamentati dal paziente, anche in ragione del fatto che sull’impianto erano intervenuti, successivamente, altri professionisti.
LA SENTENZA
La Corte di Cassazione ha confermato le precedenti sentenze ed escluso che si potesse riconoscere la responsabilità del dentista.
Ha, infatti, affermato che non vi era prova in giudizio del nesso causale tra la prestazione del dentista ed i disturbi accusati dal paziente, in ragione del fatto che il quadro clinico risultava alterato dagli interventi successivi di altri professionisti. Ciò rendeva impossibile comprendere quali danni potessero essere ricondotti alla prestazione originaria.
Non essendo, dunque, possibile accertare con elementi certi il nesso causale tra la prestazione professionale del dentista e il danno lamentato dal paziente, la domanda di risarcimento del danno proposta dal paziente doveva essere respinta ed accolta, invece, la domanda di pagamento del prezzo della sua prestazione proposta dal paziente.