La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.9883/2021, ha escluso la responsabilità del gestore del parcheggio all’interno del supermercato per i danni subiti da un’auto parcheggiata al suo interno a causa di ignoti.

La storia è quella di una signora che, parcheggiata la propria auto per il tempo della spesa, la ritrovava al suo ritorno incendiata da parte di ignoti. La donna agiva in giudizio contro il supermercato, per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Le sue domande, però, venivano respinte sia in primo che in secondo grado e anche la Corte di Cassazione le ha ritenute infondate.

Per decidere, la Corte ha richiamato i suoi precedenti, in particolare la giurisprudenza formatasi a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14319/2011. Quest’ultima aveva ricondotto il parcheggio in questione allo schema del contratto di locazione, in particolare al contratto di locazione d’area gratuito, e non al contratto di deposito. Secondo la Corte, infatti, non emergerebbe una responsabilità per la custodia del bene in capo al supermercato, perchè lo scopo del cliente è prevalentemente la ricerca di un luogo per la sosta temporanea, mentre l’obbligo del gestore è solo garantire il godimento dell’area di sosta.

Non essendoci obbligo di custodia dell’auto, non ne può derivare la conseguente responsabilità.

La Corte precisa solo, però, che l’obbligo di custodia non è escluso a priori, ma potrebbe ricorrere se risulti che l’utente abbia inteso assicurarsi la conservazione del bene: ad esempio, nel caso di parcheggio oneroso o di adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate.