Nel caso di ritardo nella riconsegna di un immobile in comodato gratuito, la società che, dopo avere ricevuto la richiesta di restituzione del bene, rilascia con ritardo l’immobile, paga i danni al proprietario.

Così ha ritenuto la Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 1 luglio 2021, n. 18716.

La Corte ha affermato anche che, “dovendosi presumere la naturale fruttuosità di un bene immobile”, la prova di questi danni per la ritardata restituzione subiti dal proprietario poteva essere data dal proprietario “anche tramite presunzioni”.

Dalla presunzione di questa “naturale fruttuosità” di un bene immobile, la Cassazione ha ritenuto discendere, così, la responsabilità extracontrattuale per i danni a carico del soggetto che, dopo la richiesta di restituzione, aveva ritardato la restituzione, costringendo la società proprietaria ad agire in giudizio per ottenere il rilascio.

I danni possono, poi, essere quantificati anche in via equitativa, secondo un potere attribuito dal codice civile al Giudice.

 

La notizia riassunta in un memo.