Il soggetto che ha ricoperto per un certo periodo il ruolo di legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta è responsabile solidalmente con l’associazione dei debiti tributari dell’ente per tutto il periodo in cui ha ricoperto la carica. La responsabilità dell’ente per i debiti tributari sorge per legge al verificarsi del presupposto e si estende al legale rappresentante sia per i tributi non versati sia per le relative sanzioni e interessi.

LA VICENDA.

La Corte si è pronunciata all’esito di un giudizio di opposizione proposto da una signora, legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta, verso una cartella di pagamento di tributi non versati per quasi 350.000,00 euro. La cartella era stata notificata all’associazione quale obbligata principale ed a lei quale rappresentante legale dell’associazione, in qualità, dunque, di coobbligata solidale.

La rappresentante legale era stata individuata, in base alla carica formalmente rivestita per l’associazione, quale corresponsabile in forza degli articoli 36 e 38 codice civile. Quest’ultimo articolo, in particolare, disciplina la responsabilità per le obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute e prevede che: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

La contribuente si era opposta alla cartella di pagamento, eccependo che l’Ufficio impositore non aveva dimostrato la sua effettiva attività di gestione dell’associazione e che, dunque, non poteva essere ritenuta responsabile personalmente dei debiti tributari.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto la difesa della signora e confermato la correttezza della pretesa tributaria nei suoi confronti. 

I PRECEDENTI RICHIAMATI.

 La Corte ha, innanzitutto, richiamato un suo precedente (sent. 22861 del 26.9.2018), a cui si è in quest’ultima pronuncia conformata, in cui aveva ritenuto il legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica responsabile solidalmente con l’associazione per omesso versamento delle imposte. 

In quel caso, la Corte aveva affermato che la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante per i debiti tributari si doveva ricollegare non tanto all’effettiva gestione dell’ente da parte sua, ma al corretto adempimento degli obblighi tributari su di lui incombenti. In concreto, si doveva, dunque, accertare se il rappresentante, pur non essendosi ingerito nell’attività negoziale dell’associazione, abbia adempiuto agli obblighi tributari. Solo nel caso di corretto adempimento degli obblighi tributari, avrebbe potuto andare esente da corresponsabilità.

 I PRINCIPI AFFERMATI.

 La Corte, nel caso affrontato nell’ordinanza del 1 febbraio, ha ribadito il suo orientamento e ha ritenuto che:

–    deve essere chiamato a rispondere dei debiti tributari dell’associazione non riconosciuta “solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per i tributi non corrisposti, il soggetto che, in forza del ruolo (di diritto) formalmente rivestito nell’ente, abbia diretto la complessiva gestione nel periodo di imposta considerato;

“il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta non può, infatti, andare esente, a fini fiscali, da responsabilità solidale con l’ente semplicemente affermando la sua mancata ingerenza nella concreta gestione del medesimo. Egli, infatti, è, per legge (la rappresentanza fiscale dell’ente spetta, per definizione, al legale rappresentante ex art.36 codice civile), il soggetto passivo di imposta, cosicchè, quand’anche non si sia ingerito nell’attività dell’ente, egli comunque resta condebitore verso il fisco, a meno che non dimostri di aver assolto agli adempimenti tributari”.

 

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, il rappresentante legale dell’Associazione non riconosciuta, che non aveva provveduto a versare i tributi dovuti e non aveva dato prova del corretto adempimento di tutti gli obblighi fiscali posti a carico dell’associazione, va ritenuto responsabile solidalmente con l’ente dell’ inadempimento ed è tenuto al versamento.