Un’impresa, un Ente, un qualsiasi soggetto giuridico, pubblico o privato, potrebbe essere ritenuto responsabile (oppure, al contrario, potrebbe dover agire per ottenere ristoro) dei danni causati dalle cose che ha in custodia (o che siano nella custodia di un altro soggetto, se è il soggetto danneggiato), indipendentemente dall’esistenza di un rapporto precedente e da profili di dolo o colpa di un determinato comportamento.

Il nostro ordinamento prevede, infatti, la c.d. responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, che si fonda semplicemente su una relazione di c.d. “custodia” intercorrente tra un soggetto (Impresa, Ente, privato, chiunque) e una cosa che ha creato un danno a un altro soggetto.

Nella fattispecie di responsabilità di cui stiamo parlando siamo fuori da un rapporto contrattuale tra due soggetti e siamo nel campo della responsabilità civile extracontrattuale (fermo restando che potrebbero in alcuni casi configurarsi, invece, ipotesi di responsabilità contrattuali, quando i danni derivino dalla violazione di obblighi di custodia derivanti da un precedente contratto tra le parti).

La norma di riferimento per la responsabilità civile da cose in custodia è l’art.2051 codice civile, che così prevede: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Percorriamone alcuni tratti caratteristici, usando come filo conduttore la giurisprudenza più recente pronunciatasi in quest’ultimo anno sull’argomento.

A COSA CI SI RIFERISCE CON LA NOZIONE DI “COSA”?

Nel concetto di “cosa” in custodia si fa rientrare qualsiasi elemento, mobile o immobile, pericoloso o meno (non essendo la pericolosità intrinseca della cosa un elemento costitutivo della responsabilità).

La cosa deve avere provocato il danno, non essere stata semplicemente l’occasione per produrlo.

CHI E’ IL “CUSTODE”?

“Custode” è, secondo la giurisprudenza, chi ha un effettivo potere fisico sulla cosa, chi ha la disponibilità di fatto e giuridica della stessa, chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.

Può essere il proprietario, il possessore, il detentore qualificato. Custodi possono essere anche più soggetti contemporaneamente quando la custodia faccia capo a più soggetti allo stesso titolo a titoli diversi, che comportino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene..

La norma ha trovato applicazione, nel tempo, nei più diversi settori e a carico di diversi soggetti operanti in differenti ambiti, dalla PA al proprietario-locatore, dalle società concessionarie del servizio di smaltimento rifiuti ai proprietari fondiari, dal vettore al responsabile di attrezzature sportive, dal gestore di una rete ferroviaria ad un consorzio di bonifica che abbia eseguito lavori di manutenzione.

Secondo qualche recente sentenza di quest’ultimo anno, ad esempio: è custode il condominio rispetto ai beni e servizi comuni (Cass. 7.7.2021, n. 19253); è custode il Comune rispetto alla strada che percorre il suo abitato in forza della presunzione di demanialità (Cass.6.10.2021, n.27054); resta custode verso i terzi anche il committente di un contratto di appalto, perché la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente (Cass. 17.3.2021, n.7553; Cass. 16.7.2021, n. 20322 in un caso di Condominio committente per i danni cagionati dall’impresa appaltatrice alla proprietà di un condomino; Cass. 17.3.2021, n. 7553 in un caso di committente Ente pubblico per danni a un immobile di terzi causati dall’ appaltatore); gli enti e le società proprietarie o concessionarie delle strade e autostrade sia con riferimento alla carreggiata ma anche rispetto ai margini della carreggiata ed altresì più ampiamente ai margini, agli elementi accessori e alle pertinenze, anche inerti (Cass. 9.7.2021, n.19610; e anche Cass. ord.7.5.2021, n.12166).

Il comportamento del custode è, poi, estraneo alla responsabilità, perché il fondamento della sua responsabilità è indipendente dal suo comportamento ed è solo nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa.

La colpa o l’assenza di colpa del custode rimane, così, del tutto irrilevante ai fini dell’affermazione della sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Cass. 24.3.2021, n. 8216).

LA PROVA DEL NESSO DI CAUSA.

Ciò che conta ai fini dell’imputazione di responsabilità al custode è che il danneggiato riesca a dare la prova del nesso di causa tra il danno subito e la cosa in custodia (Cass. 17.5.2021, n. 13169; Tribunale di Frosinone, 9.8.2021, n.793).

La prova del nesso di causa grava necessariamente sull’attore-danneggiato e non va intesa solo quale dimostrazione dell’evento dannoso, ma quale prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia (Cass. 24.3.2021, n. 8216).

Così, ad esempio, è stato escluso il risarcimento al danneggiato che non fornisce adeguata prova del nesso di causalità fra la caduta e il pavimento antistante il vano cabinato dell’ascensore sul quale giacevano chiazze di sostanze oleose (Tribunale di Castrovillari sentenza 5.8. 2021).

L’unico modo che il custode ha, in questa situazione, per liberarsi dalla responsabilità, è provare l’esistenza di un c.d. “caso fortuito” interruttivo del nesso di causa.

IL CASO FORTUITO CHE INTERROMPE IL NESSO DI CAUSA.

La responsabilità del custode è, dunque, esclusa solo se il custode prova il c.d. “caso fortuito”, ossia che il danno subito dal terzo è stato causato da un evento riconducibile alle ipotesi di c.d. “caso fortuito”. L’onere della prova del caso fortuito grava sul custode (Cass. 17.5.2021, n. 13169).

Il caso fortuito riguarda non un comportamento del responsabile, ma le modalità di causazione del danno ed in particolare il profilo della causa che ha provocato il danno.

Il caso fortuito deve essere imprevedibile ed eccezionale e deve essere inteso in senso molto ampio, ossia ricomprendente ogni fattore esterno con carattere di eccezionalità e imprevedibilità, idoneo a interrompere il nesso di causa e quindi ad escludere la responsabilità extracontrattuale.

Possono venire ritenuti caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore) e il fatto del terzo

Ma anche il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto sia la causa esclusiva del danno. In merito, ad esempio, la giurisprudenza più recente ha affermato che “l’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto” (Cass. 13.1.2021, n.456).

Nel valutare se il comportamento del danneggiato è idoneo a costituire un caso fortuito e  escludere la responsabilità del custode si deve fare “una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.; sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 17.5.2021, n. 13169).

O ancora, in materia di condominio di edifici, in relazione a danni derivanti dal lastrico solare in proprietà esclusiva, è stata esclusa la responsabilità concorrente del Condominio e ritenuta la responsabilità esclusiva del danneggiato-proprietario esclusivo del lastrico solare ex art.2051 c.c. in un caso di danni da infiltrazioni cagionati dal lastrico solare o dalla terrazza a livello di uso esclusivo, imputabili non alla omissione di riparazioni del bene, ma a difetti di progettazione o di esecuzione dell’opera indebitamente tollerati dal singolo proprietario (Cass.8.7.2021, n. 19556). Mentre, è stata ritenuta la responsabilità concorrente del Condominio con quella del proprietario esclusivo del lastrico solare, in un caso in cui i danni erano derivati dall’omessa manutenzione delle cose comuni gravanti su tutto il condominio (Cass. 11.3.2021, n.6816).

E’ sempre a carico del custode, poi, l’onere della prova dell’esistenza di un caso fortuito idoneo a escludere la sua responsabilità: “In tema di responsabilità dell’Ente custode della strada per il danno cagionato al pedone caduto a causa del manto stradale dissestato, è sempre onere della Pubblica Amministrazione dimostrare adeguatamente il caso fortuito, non potendo ritenere sufficiente, quale prova positiva dell’inevitabilità e imprevedibilità del danno, il fatto che fossero state posizionate idonei cartelli annuncianti l’inizio imminente di lavori. Queste segnaletiche, infatti, sono del tutto diverse e non correlate alla situazione del manto stradale che, in virtù della valutazione ex ante compiuta dal Comune, avrebbe dovuto essere considerata causa potenziale di cadute accidentali e oggetto di adeguati rimedi apprestati dall’Ente.” (Cass. 29.1.2021, n.2149).

Così, se la causa resta ignota, il danno resta a carico del custode, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio sullo svolgimento del fatto (Tribunale di Milano, sentenza 8.9.2021, n. 7153).

 

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