La Cassazione, con una sentenza di pochi giorni fa (n.4035 del 16 febbraio 2021), ha affermato la responsabilità della ASL, quale “custode” per i danni subiti dal pedone caduto a terra, a causa di una mattonella sconnessa sul marciapiede davanti al Pronto Soccorso. La Corte ha anche ritenuto che la distrazione del pedone non può escludere la responsabilità e potrà, eventualmente, avere rilievo solo ai fini della quantificazione dell’importo dei danni.
Il tema della responsabilità da cosa in custodia è dibattuto molto spesso nei Tribunali, e vale, pertanto, la pena cogliere l’occasione della sentenza per riparlarne.
I FATTI.
Uno sfortunato pedone, mentre camminava sul marciapiede davanti al PS, cadeva a causa di una mattonella sconnessa che non aveva visto, subendo delle lesioni.
Chiamava, così, in giudizio la ASL per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della disconnessione del marciapiedi di cui la ASL, quale “custode” del bene, doveva ritenersi responsabile.
LE NORME.
La Corte di Cassazione ha preso a riferimento in questo caso due norme:
- l’art.2051 cod. civ. (“Danno cagionato da cose in custodia”) prevede che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Gli elementi costitutivi della norma sono: – il rapporto di custodia tra un soggetto ed un bene; – il nesso di causa tra il bene ed il danno subito da un soggetto; – il danno.
La nozione di “custodia” della norma fa riferimento all’effettivo potere fisico su un bene, cioè alla sua disponibilità giuridica e materiale.
- l’art.1227 cod. civ. (“Concorso del fatto colposo del creditore”), invece, stabilisce che “1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. 2.Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
LA DECISIONE.
La Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità della ASL, per la caduta e i danni subiti dal passante, quale “custode” del marciapiede, in forza dell’art.2051 c.c. La responsabilità da cose in custodia, infatti, ha natura oggettiva e discende dal solo rapporto intercorrente tra la cosa in custodia (il marciapiede) e il danno. La cosa in custodia deve essere stata semplicemente la causa dell’evento e dei danni.
Ai fini di questa responsabilità, non importa che la cosa avesse o meno natura insidiosa o che l’insidia fosse o meno percepibile dal danneggiato.
Tale responsabilità può essere esclusa solo se tra la cosa in custodia e il danno si sia inserito un c.d. “caso fortuito”, ossia un elemento che si possa ritenere la causa unica sopravvenuta che ha causato il danno.
Il caso fortuito può essere:
- un fatto naturale;
- un fatto di un terzo estraneo;
- un fatto della stessa vittima.
Ai fini dell’esclusione della responsabilità del custode per il comportamento della vittima – che a quel punto dovrebbe tenere a suo carico il danno subito – devono verificarsi due condizioni:
1) una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente della vittima;
2) che quella condotta della vittima non potesse essere prevista da parte del custode, perché eccezionale e inconsueta.
In questo caso affrontato dalla Corte di caduta del pedone in corrispondenza di una disconnessione del marciapiede, i Giudici hanno ritenuto che la condotta del pedone non potesse escludere la responsabilità della ASL quale custode: infatti, “non può evidentemente sostenersi che la stessa (NDR la condotta) sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente)”.
L’eventuale responsabilità, poi, del danneggiato, non idonea in questo caso a escludere la responsabilità del custode, potrebbe incidere sulla percentuale di danno risarcibile, che potrebbe venire perciò ridotto, come previsto dall’art.1227 codice civile.