Un’azienda che produce immissioni intollerabili (di polveri) a danno dei vicini è tenuta al risarcimento dei danni provocati, anche se la quantità emessa non supera i limiti fissati dalle leggi speciali e se il fatto non ha avuto rilevanza penale.

Questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza depositata il 24 novembre 2020, n. 26715, ha confermato la condanna a carico di un opificio che aveva prodotto immissioni dannose intollerabili verso la proprietà dei vicini per 15 anni, quando finalmente ha provveduto ad adeguare gli impianti del proprio stabilimento. Nella condanna, i Giudici hanno tenuto conto de “l’accertata notevole quantità di polvere all’interno e all’esterno dell’opificio, l’inadeguatezza dei sistemi di pulizia e di aspirazione, nonchè l’esistenza di nuvole di polvere dell’altezza di 3-4 metri al passaggio dei mezzi di movimentazione dei materiali, oltre che della destinazione abitativa del fondo della controparte e della vicinanza dei due fondi.”.

La norma di riferimento del codice civile è l’articolo 844, che prevede che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”. Le immissioni provenienti dai vicini, dunque, devono essere sopportate, però solo fino al limite della normale tollerabilità, oltre il quale vi è il diritto alla cessazione ed al risarcimento dei danni (nella specie alla salute che, in questo caso, sono stati liquidato nell’importo di 75.000,00 euro).

Per stabilire se vi sia o vi sia stato superamento della normale tollerabilità, la Corte ha ricordato che “I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), ……… non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle emissioni, ancorchè contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (invero posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà)”.