La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 maggio 2021, n. 12225, si è pronunciata sulla questione della responsabilità del produttore di prodotti (nel caso, farmaci) rivelatisi difettosi.
La vicenda risale alla domanda di risarcimento dei danni proposta contro una casa farmaceutica da un consumatore che, a seguito dell’assunzione di un farmaco (immesso sul mercato italiano e successivamente ritirato) aveva subito una malattia invalidante.
Il Tribunale prima e la Corte d’appello dopo avevano riconosciuto la responsabilità della casa farmaceutica, che è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione con questa sentenza di pochi giorni fa.
L’accertamento della responsabilità della casa farmaceutica trova, secondo la Corte, innanzitutto, il suo fondamento nell’accertamento della difettosità del prodotto. La Cassazione richiama la nozione di prodotto difettoso delineata dall’art.117 del vigente Codice del consumo, che definisce “difettoso” “non già ogni prodotto insicuro bensì quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all’uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ai comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione”.
Secondo la Corte, il concetto di difetto è così sostanzialmente riconducibile al difetto di fabbricazione, ovvero alle ipotesi dell’assenza o carenza di istruzioni, ed è strettamente connesso al concetto di sicurezza.
La norma pone così una forma di responsabilità presunta a carico del produttore: il danneggiato deve dimostrare che il prodotto ha evidenziato il difetto durante l’uso, che ha subito un danno e che il danno deriva dal difetto. Fornita dal danneggiato tale prova, il produttore ha, invece, l’onere di dare la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione, o che all’epoca non era riconoscibile come in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche.
Nel caso affrontato, la Corte ha ritenuto che il danno subito dal consumatore doveva ricondursi all’uso del prodotto difettoso ed il produttore, di conseguenza, deve essere condannato al risarcimento.