La società appaltatrice di lavori stradali è responsabile per i danni subiti da un pedone, caduto, mentre attraversa la strada, a causa delle buche presenti e causate dai lavori di scavo in corso.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n.36639 del 25 novembre 2021, con cui ha accolto la domanda di risarcimento dei danni proposta da una signora, in conseguenza di una frattura riportata all’esito di una caduta.
In particolare, mentre attraversava a piedi la strada, era caduta a terra per le buche presenti e causate dai lavori di scavo in corso, non essendo state “approntate le cautele e gli accorgimenti opportuni per il passaggio dei pedoni (non vi erano in loco delle passerelle)”. La signora aveva riportato, a seguito della caduta, un’invalidità permanente.
Agiva, così, in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni contro il Comune, proprietario della strada, che a sua volta chiamava in garanzia il Consorzio affidatario dei lavori in corso al momento dell’incidente della signora.
Il Consorzio, tuttavia, aveva a sua volta affidato i lavori a una ditta terza sub-appaltatrice, che, informata della causa, interveniva spontaneamente in giudizio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 25 novembre scorso, ha affermato la responsabilità per il risarcimento dei danni della società terza, sub-appaltatrice, quale effettiva esecutrice dei lavori e responsabile della custodia del cantiere, in applicazione dell’art.2051 codice civile (responsabilità da cose in custodia).
La Corte ha ritenuto che vi fosse responsabilità automatica diretta della società terza verso la signora, anche in mancanza di una sua espressa e diretta domanda (che era stata rivolta solo contro il Comune), dovendosi la domanda della danneggiata estendere automaticamente alla società terza effettiva responsabile della custodia.