Gli impianti hanno riaperto e si avvicinano le vacanze, durante le quali tanti appassionati andranno in montagna a sciare.
Bene sapere che il 1 gennaio 2022 entrano in vigore le nuove norme sulla sicurezza sulle piste da sci (d.lgs. 41/2021).
Il decreto contiene regole per i gestori delle piste da sci, ma anche norme di comportamento per gli utenti delle aree sciabili.
Sono varie le novità introdotte per gli sciatori di interesse generale. Queste, in sintesi, le principali:
· casco protettivo omologato obbligatorio per gli under 18 (pena una sanzione pecuniaria da 100,00 a 150,00 euro)
· vengono espressamente regolate la velocità e l’obbligo di prudenza, pena la responsabilità espressa dello sciatore che non rispetti le norme di condotta, tra cui:
o conoscere e rispettare le disposizioni previste per l’uso delle piste;
o tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui;
o moderare la velocità soprattutto nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti;
o ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche;
· vengono, poi, regolati espressamente:
o la precedenza (lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle);
o il sorpasso (lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità);
o gli incroci (gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori che giungono da altra direzione o da altra pista e quando si immettono su una pista o ripartono dopo una sosta devono assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.);
o lo stazionamento (gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista; sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità; in caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa; chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei; durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri;
o il transito e la risalita: è vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità; la risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati, salvo alcune ipotesi speciali
· è sanzionata espressamente l’omissione di soccorso, che, fuori dai casi in cui il comportamento costituisca anche reato, prevede che venga inflitta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro a chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente
· è prevista una presunzione di corresponsabilità nel caso di scontro tra sciatori: nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi;
· lo sciatore che intenda utilizzare le piste deve avere un’assicurazione obbligatoria in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi (polizza che il gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, deve obbligatoriamente mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito). In caso di violazione è prevista una multa da 100,00 a 150,00 euro e il ritiro dello skipass;
· è vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche (violazione punita con sanzioni pecuniarie)
Il decreto contiene anche previsioni espresse a favore delle persone con disabilità, relative all’accompagnamento, alla loro individuazione e all’uso del casco. E’ poi previsto il diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati e l’obbligo per gli sciatori normodotati in fase di discesa di riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.
La conoscenza e il rispetto delle regole consentirà sicuramente a tutti di divertirsi in maniera sicura e di godersi al meglio uno dei nostri sport invernali preferiti.