L’esercizio di una attività pericolosa, tale per la sua natura ovvero per la natura dei mezzi adoperati, fa insorgere, ai sensi dell’articolo 2050 c.c., la responsabilità oggettiva in capo al titolare dell’attività il quale sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato ad altri laddove non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 07 novembre 2019 n. 28626, si è pronunciata in merito alla responsabilità del produttore e del distributore di un materiale intrinsecamente pericoloso – nel caso di specie si trattava di nitrocellulosa – a seguito dei danni verificatisi per il divampare di un incendio all’interno di un’impianto di produzione di vernici, nel quale era stoccata la nitrocellulosa destinata ad essere utilizzata nel ciclo produttivo.
La Corte, in particolare, ha affermato che in un ciclo produttivo nel quale vi sia l’impiego di materiale pericoloso, il rischio di impresa attinente alle successive fasi produttive, autonome e indipendenti, che impieghino la materia prima fornita non ricade in capo al produttore e al distributore del materiale stesso.
La responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa, infatti, non si configura in danno del produttore e distributore del prodotto pericoloso e a favore del titolare della fase di produzione successiva, il quale deve assumere gli oneri di precauzione che siano necessari e adeguati alla propria attività. La responsabilità dei produttori e distributori del materiale pericoloso sussiste, invece, laddove il soggetto danneggiato dia prova del nesso causale tra l’attività svolta dai primi soggetti ed il danno subito.