Le conseguenze del comportamento degli ausiliari ricadono anche su colui che, nell’adempimento di un’obbligazione, si avvale della loro opera.
Ovvero, secondo un antico noto principio, chi trae i vantaggi da una situazione, deve sopportarne anche gli svantaggi.
L’occasione per ricordarlo viene da una sentenza della Corte di Cassazione del 15 aprile scorso.
LA STORIA. Una società attiva nella vendita all’ingrosso di cancelleria agiva in giudizio per il recupero di un proprio credito derivante da una fornitura di merce. La società chiamata in causa per il pagamento eccepiva che l’ordine della merce non pagata era stato fatto oralmente da un dipendente non autorizzato agli acquisti, mentre era prassi della società che gli ordini venissero fatti solo per iscritto e solo a seguito di autorizzazione dell’amministratore della società. Pertanto, a suo dire, l’ordine non era valido e il pagamento non era dovuto.
LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 aprile 2021, n.9866, ha affermato che la controversia doveva essere risolta facendo riferimento ai principi sulla responsabilità contrattuale.
La Corte ha osservato che il soggetto che, nella sua attività, si avvale dell’opera di terzi, assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione. Pertanto, risponde direttamente di tutte le attività dannose, dolose o colpose, che ai suoi ausiliari siano state rese possibili in forza della posizione loro affidata e che integrano il “rischio specifico” di quell’attività assunto dall’imprenditore.
Il fatto che, nel caso affrontato, il dipendente aveva fatto un ordine verbale diretto e non aveva osservato la prassi aziendale di acquistare le merci con ordini scritti dell’amministratore, non poteva essere imputato alla società fornitrice, ma doveva restare a carico della società il cui dipendente aveva fatto l’ordine.
Questa responsabilità si fonda sul principio cuius commoda eius et incommoda (ovvero, come dicevamo all’inizio, chi trae i vantaggi da una situazione, deve sopportarne anche gli svantaggi) e deriva dall’applicazione dell’art.1228 codice civile – norma dettata proprio in tema di responsabilità contrattuale per il comportamento dei propri ausiliari – e dal principio dell’apparenza colposa (posto che l’ordine proveniva da un soggetto che era, in apparenza, titolare di una posizione di dipendenza all’interno della società, che ha un sicuro valore ai fini del comportamento secondo correttezza e buona fede).