I PROTAGONISTI. Facebook, l’italiana Business Competence s.r.l. e due APP.

I FATTI. B.C. S.r.l. realizzava nel 2012 l’APP per telefono mobile Faround, dopo avere ottenuto l’accesso alla “piattaforma Facebook”, come sviluppatore indipendente. Questa APP, tramite la geolocalizzazione, consentiva all’utente di individuare negozi, locali, ristoranti di suo interesse e vicini, sulla base dei suoi gusti e della sua community di amici su FB. La società sviluppatrice registrava nel Facebook App Center l’APP, che veniva anche inserita nell’App Store di Facebook.

Circa tre mesi dopo e dopo il collaudo da parte di FB del programma di B.C. S.r.l., FB annunciava il lancio di Nearby, applicazione concorrente di Faround e che di fatto ne impediva la sopravvivenza economica.

Allora B.C. S.r.l. si rivolgeva al Tribunale di Milano, chiedendo che venisse accertata la violazione del suo diritto di autore, la condotta di concorrenza sleale da parte di FB, che venisse inibito l’utilizzo di Nearby da parte di Facebook e le venissero risarciti i danni subiti per le spese e gli investimenti di sviluppo e per il mancato guadagno che avrebbe ottenuto dalla sua APP.

LE NORME. Due le norme, in particolare, prese a riferimento.

L’art. 158 legge n. 633/1941 (la Legge sul diritto d’auotre): “1.  Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione. 2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile.”.

E l’art. 2598 del codice civile (Atti di concorrenza sleale): “… compie atti di concorrenza sleale chiunque: … 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

LA CONCLUSIONE (per ora). Nel 2016 il Tribunale – e poi nel 2018 la Corte d’appello – aveva già accertato, con una sentenza non definitiva, la responsabilità di FB per violazione del diritto di autore sull’app Faround (a cui Nearby era risultata estremamente simile e con funzionalità del tutto sovrapponibili) e per concorrenza sleale (art. 2598 n 3 codice civile) ed aveva condannato FB al risarcimento dei danni a favore di B.C. S.r.l., riservandosi di quantificarli.

Ora la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n.9 pubblicata il 5.1.2021, ha determinato il danno (con l’ausilio di consulenti tecnici, anche con riferimento al mancato guadagno, sulla base di dati previsionali adeguati al caso), condannando FB al pagamento a favore di B.C. S.r.l. di € 3.831.000,00 per il pregiudizio economico complessivo subito.

Interessante vedere cosa ne penserà la Corte di Cassazione e se confermerà le sentenze.